1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti materie e prodotti utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica:
a) minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali;
b) minerali sintetici;
c) prodotti artificiali;
d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;
e) perle coltivate o altrimenti denominate;
f) imitazioni di perle.